IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, viene prorogata per un ulteriore anno sino al 31 dicembre 1989.