IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  concessione  di  cui  all'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 25 marzo 1988, n. 14, viene prorogata per un ulteriore anno
sino al 31 dicembre 1989.